L'Imputato, condannato per furto aggravato, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che il diniego delle attenuanti generiche spetta al giudice di merito ed è insindacabile se motivato in modo logico. Nel caso specifico, la presenza di precedenti penali specifici a carico dell'autore del reato costituisce una motivazione solida e sufficiente per negare lo sconto di pena, senza che il giudice debba analizzare ogni singolo elemento favorevole dedotto dalla difesa. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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