Un uomo si reca in ospedale per avere notizie di un familiare. Di fronte al rifiuto del personale, reagisce con violenza, danneggiando i locali e colpendo gli agenti di polizia intervenuti. Durante l'identificazione, dichiara un cognome difforme per una sola lettera rispetto ai documenti ufficiali. I giudici di merito lo condannano per resistenza a pubblico ufficiale e falsa attestazione sull'identità. La Corte di Cassazione conferma la responsabilità per la resistenza a pubblico ufficiale: l'agitazione emotiva e lo scopo personale non escludono la volontà di ostacolare i pubblici ufficiali con la forza. Al contempo, i giudici supremi accolgono il ricorso sul reato di falso, rilevando che la minima discrepanza alfabetica genera un ragionevole dubbio su un semplice errore materiale. La Corte dispone quindi l'annullamento con rinvio su tale contestazione.
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