Il Contribuente ha impugnato un preavviso di ipoteca notificato dall'Agente della Riscossione per diverse cartelle esattoriali non pagate. La Corte di Cassazione ha confermato la validità della notifica diretta tramite raccomandata postale e ha chiarito che l'iscrizione ipotecaria non richiede un preventivo avviso di mora, non trattandosi di un atto di espropriazione forzata. Tuttavia, i giudici hanno accolto parzialmente il ricorso dichiarando la cessazione della materia del contendere per due cartelle esattoriali. Queste ultime, infatti, rientravano nello stralcio dei debiti sotto i cinquemila euro previsto dal decreto sostegni del 2021. Nonostante questo parziale annullamento dovuto a una legge sopravvenuta, il Contribuente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, poiché la sua opposizione complessiva è stata respinta.
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