L'Imputato, condannato per detenzione di stupefacenti, ha impugnato la sentenza della Corte di Appello che, a seguito di una pronuncia della Corte Costituzionale favorevole, aveva rideterminato la pena. L'Imputato lamentava la violazione del divieto di reformatio in pejus, poiché la nuova pena base era stata fissata sopra il nuovo minimo edittale, a differenza della prima sentenza che si era attestata sul vecchio minimo. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la rideterminazione della pena non impone un calcolo matematico proporzionale, ma richiede l'applicazione dei criteri di discrezionalità del giudice. Poiché la pena finale complessiva risultava inferiore a quella originaria, non si è configurata alcuna violazione del divieto di reformatio in pejus.
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