La Corte di Cassazione ha annullato una condanna per finanziamento illecito a un partito politico, stabilendo un principio chiave sulla competenza territoriale. Il caso riguardava un contributo erogato da una grande azienda a un'associazione, ma ritenuto destinato a un partito. La Corte ha chiarito che, in caso di finanziamenti 'schermati', il reato si consuma nel luogo in cui l'ente intermediario riceve materialmente le somme, non dove ha sede l'azienda erogatrice. Di conseguenza, il processo è stato annullato per incompetenza del tribunale e trasferito alla sede giudiziaria corretta.
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