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Possesso Ingiustificato Di Grimaldelli

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48 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Possesso ingiustificato di grimaldelli: il patteggiamento è condanna
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato per il reato di possesso ingiustificato di grimaldelli (art. 707 c.p.). L'imputato contestava la validità di un precedente patteggiamento come prova di precedenti condanne per reati contro il patrimonio, presupposto necessario per la configurabilità del reato. La Suprema Corte ha invece ribadito che il patteggiamento equivale a una condanna a questi fini. Inoltre, i giudici hanno confermato il diniego delle attenuanti generiche, evidenziando la gravità del possesso di un complesso armamentario di strumenti da scasso, non giustificabile con generiche condizioni di disagio sociale. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Possesso ingiustificato di grimaldelli: ricorso respinto e multa
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un cittadino, precedentemente condannato per il reato di possesso ingiustificato di grimaldelli (art. 707 c.p.). L'imputato aveva contestato la misura della pena applicata dai giudici di merito. Tuttavia, la Suprema Corte ha rilevato che il motivo di ricorso era del tutto generico e riguardava questioni sulla determinazione della pena (già fissata al minimo edittale) mai sollevate in precedenza durante il giudizio di appello. Di conseguenza, oltre alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Possesso ingiustificato di grimaldelli: condanna senza scuse
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un automobilista, confermando la condanna per il reato di possesso ingiustificato di grimaldelli e porto di oggetti atti ad offendere. Le forze dell'ordine avevano rinvenuto gli attrezzi da scasso all'interno del veicolo di proprietà dell'uomo, il quale non ha fornito alcuna giustificazione attendibile o riscontrabile. I giudici di legittimità hanno ritenuto generici e manifestamente infondati i motivi di ricorso relativi alla colpevolezza e hanno dichiarato inammissibile la richiesta di attenuanti generiche, in quanto non proposta nel precedente grado di appello. L'imputato perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Possesso ingiustificato di grimaldelli: auto tradisce il reo
L'Imputato è stato condannato per il reato di possesso ingiustificato di grimaldelli (art. 707 c.p.) dopo che le forze dell'ordine hanno rinvenuto un attrezzo da scasso sotto il tappetino dell'auto da lui utilizzata. L'Imputato non ha fornito alcuna giustificazione valida per il possesso dello strumento. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Imputato, confermando la decisione dei giudici di merito. La Suprema Corte ha escluso l'applicazione della particolare tenuità del fatto a causa delle modalità della condotta e delle caratteristiche dell'attrezzo. Ha inoltre negato le attenuanti generiche evidenziando i precedenti penali dell'uomo e la sua pericolosità sociale. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Possesso ingiustificato di grimaldelli: condanna per chi fugge
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un cittadino condannato per il reato di possesso ingiustificato di grimaldelli (art. 707 c.p.). L'uomo era stato sorpreso dalle forze dell'ordine con strumenti da scasso e aveva tentato la fuga. Nei motivi di ricorso, la difesa si è limitata a riproporre le medesime contestazioni già respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza contestare in modo specifico le motivazioni della Corte d'Appello. I giudici di legittimità hanno ribadito che la genericità dei motivi e la mancata correlazione con la sentenza impugnata determinano l'inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Possesso ingiustificato di grimaldelli: la condanna è inevitabile
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di due soggetti condannati per possesso ingiustificato di grimaldelli e porto di oggetti atti ad offendere. Gli imputati viaggiavano in auto con attrezzi da scasso nascosti e un'arma. La difesa sosteneva che gli attrezzi servissero per lavoro, ma i giudici hanno respinto la tesi a causa del contemporaneo occultamento di un'arma. La Cassazione ha confermato la condanna e inflitto una sanzione pecuniaria per la genericità dei motivi di ricorso.
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Possesso ingiustificato di grimaldelli: condanna senza sconti
Il Ricorrente è stato condannato per il reato di possesso ingiustificato di grimaldelli (art. 707 c.p.) dopo essere stato trovato in possesso di numerosi strumenti atti allo scasso. L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata valutazione della colpevolezza e il diniego delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto in appello presuppone l'accertamento del reato, rendendo infondata la contestazione sulla colpevolezza. Inoltre, i numerosi precedenti penali del Ricorrente giustificano il diniego delle attenuanti generiche. Il Ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Possesso ingiustificato di grimaldelli: l’acquisto non salva
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato per il reato di possesso ingiustificato di grimaldelli (art. 707 c.p.). L'Imputato era stato trovato in possesso di una tenaglia e di una tronchese. La difesa sosteneva la presenza di un giustificato motivo, poiché gli attrezzi erano stati acquistati poco prima del controllo. I giudici hanno chiarito che il recente acquisto non esclude il reato. Chi viene trovato in possesso di tali strumenti ha l'onere di fornire una giustificazione seria e immediata sulla loro destinazione d'uso lecita. Di conseguenza, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Possesso ingiustificato di grimaldelli: condanna per una pinza
Un uomo, già condannato in passato per reati legati al lucro, viene fermato in luogo pubblico con due coltelli a serramanico e una pinza da elettricista di venti centimetri. Non fornendo alcuna spiegazione valida per il trasporto di tali oggetti, viene condannato per porto abusivo di armi e per il reato di possesso ingiustificato di grimaldelli. L'imputato ricorre in Cassazione contestando la regolarità delle notifiche, l'onere della prova e chiedendo la non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. I giudici confermano che la mancata giustificazione è un elemento costitutivo del reato e che la gravità del fatto, desunta dal possesso di più coltelli e dai precedenti penali, impedisce l'applicazione di sconti di pena o l'esclusione della punibilità.
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Possesso ingiustificato di grimaldelli: la fuga costa la condanna
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto condannato per resistenza a pubblico ufficiale, false dichiarazioni sull'identità e possesso ingiustificato di grimaldelli. L'imputato, alla vista delle forze dell'ordine, era fuggito a forte velocità per poi scambiarsi di posto con il passeggero nel tentativo di eludere il controllo. All'interno del veicolo i militari hanno rinvenuto una tenaglia, tre cacciaviti e una chiave per ruote, strumenti ritenuti nella sua piena disponibilità. La Suprema Corte ha confermato la condanna, rilevando la genericità dei motivi di ricorso e l'evidente volontà di sottrarsi al controllo, condannando il ricorrente anche al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Possesso ingiustificato di grimaldelli: condanna per 3 cacciaviti
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un uomo per il reato di possesso ingiustificato di grimaldelli. L'imputato era stato trovato all'interno di un parcheggio con un atteggiamento sospetto e in possesso di tre cacciaviti di diverse dimensioni, senza fornire una spiegazione plausibile. I giudici hanno dichiarato inammissibile il suo ricorso, ritenendolo generico. La gravità del comportamento, evidenziata dal possesso di più strumenti e dalle circostanze, ha impedito l'applicazione di sconti di pena per la particolare tenuità del fatto. L'uomo è stato quindi condannato in via definitiva al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende.
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Possesso ingiustificato di grimaldelli: ricorso generico, no sconti
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di due persone per il reato di possesso ingiustificato di grimaldelli. Gli imputati avevano presentato ricorso sostenendo che la pena fosse eccessiva e che non fossero state concesse le attenuanti generiche. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, giudicandolo troppo generico. I giudici hanno stabilito che la motivazione della Corte d'Appello era adeguata, sia nel negare le attenuanti, data la gravità del fatto, sia nel definire la pena. La sentenza sottolinea che, se la pena non è esageratamente superiore alla media, una motivazione sintetica come 'pena congrua' è sufficiente. Di conseguenza, la condanna per il possesso ingiustificato di grimaldelli è diventata definitiva e gli imputati sono stati condannati a pagare le spese processuali e una sanzione.
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Grimaldelli in Auto: Condannato per Possesso Ingiustificato
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un uomo per il reato di possesso ingiustificato di grimaldelli. Gli strumenti erano stati trovati sul sedile della sua auto e l'imputato non era riuscito a fornire una spiegazione plausibile sulla loro destinazione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il suo ricorso, sottolineando che non è possibile chiedere ai giudici di legittimità una nuova valutazione dei fatti. La mancanza di una giustificazione valida è stata ritenuta sufficiente per rendere definitiva la condanna, con l'aggiunta del pagamento delle spese processuali e di una sanzione.
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Possesso di grimaldelli: condanna certa se la Cassazione non può riesaminare i fatti
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un individuo per il reato di possesso ingiustificato di grimaldelli. L'imputato aveva presentato ricorso sostenendo che i giudici precedenti avessero interpretato male i fatti e le prove. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo un principio fondamentale: il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti, ma solo di controllare la corretta applicazione della legge. Poiché la motivazione della condanna era logica e priva di errori giuridici, la decisione è diventata definitiva, con l'aggiunta di una condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Condannato per grimaldelli: la giustificazione tardiva non salva
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un uomo per il reato di possesso ingiustificato di grimaldelli (art. 707 c.p.). L'imputato era stato trovato con un'auto in una zona e non aveva fornito una giustificazione credibile e immediata. Il suo ricorso è stato dichiarato inammissibile perché tentava di far riesaminare i fatti alla Cassazione, un'operazione non consentita. La Corte ha ribadito che il suo ruolo è controllare la corretta applicazione della legge, non rivalutare le prove. Di conseguenza, l'uomo è stato condannato a pagare le spese processuali e una multa alla Cassa delle ammende.
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Possesso ingiustificato di grimaldelli: condanna anche senza furto
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un uomo per il reato di possesso ingiustificato di grimaldelli e attrezzi da scasso, trovati all'interno dell'auto di cui aveva la disponibilità. L'imputato aveva presentato ricorso sostenendo che le prove fossero state valutate male, ma la Corte lo ha dichiarato inammissibile. I giudici hanno stabilito che non è compito della Cassazione riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge. La presenza degli strumenti nell'auto è stata ritenuta una prova logica e sufficiente per dimostrare la colpevolezza, rendendo la condanna definitiva.
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Possesso di grimaldelli: condanna confermata, ricorso respinto
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un uomo per il reato di possesso ingiustificato di grimaldelli. L'imputato era stato trovato con un attrezzo ritenuto idoneo a forzare serrature. Nel suo ricorso, l'uomo ha tentato di contestare questa valutazione, ma la Corte ha dichiarato l'appello inammissibile. I giudici hanno chiarito che la Corte di Cassazione non può riesaminare le valutazioni sui fatti (come l'idoneità di un attrezzo), che sono di competenza esclusiva dei tribunali di merito. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto e l'imputato è stato condannato a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Possesso ingiustificato di grimaldelli: condanna per un tronchese
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un uomo per il reato di possesso ingiustificato di grimaldelli, previsto dall'art. 707 del codice penale. L'imputato era stato trovato in possesso di un tronchese, considerato dai giudici uno strumento idoneo a forzare serrature. Il suo ricorso è stato dichiarato inammissibile perché troppo generico: non spiegava in modo specifico i presunti errori della sentenza di condanna. La decisione finale stabilisce che anche un comune utensile come un tronchese può rientrare nella categoria degli strumenti da scasso, portando a una condanna se il possesso non è giustificato. L'imputato ha perso la causa e dovrà pagare le spese processuali e una sanzione.
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Jammer in auto: condanna per possesso di grimaldelli anche non tuo
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per possesso ingiustificato di grimaldelli nei confronti di un automobilista. Nella sua vettura era stato trovato un 'jammer', un disturbatore di frequenze. L'uomo si era difeso sostenendo che l'oggetto non fosse suo, ma di un passeggero. I giudici hanno stabilito un principio chiaro: per la configurabilità del reato non conta la proprietà dell'oggetto, ma la sua 'disponibilità concreta ed immediata'. Essendo il jammer visibile e a portata di mano del conducente, la sua consapevolezza e possibilità di utilizzo erano sufficienti per la condanna. L'appello è stato quindi respinto.
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Possesso ingiustificato di grimaldelli: condanna anche senza furto
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per possesso ingiustificato di grimaldelli nei confronti di un soggetto. L'uomo era stato trovato con numerosi attrezzi da scasso in auto e aveva tentato di nasconderli durante un controllo, fornendo poi una giustificazione poco credibile. Secondo i giudici, questi elementi sono sufficienti per dimostrare che gli oggetti erano destinati a commettere reati, anche senza che un furto fosse stato effettivamente compiuto. L'insieme degli indizi (numero e tipo di oggetti, comportamento e scusa debole) ha reso la condanna inevitabile e il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
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