Un uomo, già condannato per reati contro il patrimonio, viene sorpreso dalle forze dell'ordine in possesso di strumenti idonei allo scasso. Non fornendo alcuna giustificazione plausibile sulla destinazione d'uso di tali oggetti, viene condannato per il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli (art. 707 c.p.). L'imputato ricorre in Cassazione, sostenendo che si trattasse di attrezzi da lavoro comuni e che il suo silenzio non potesse essere usato come prova di colpevolezza. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. I giudici confermano che, in presenza di precedenti penali specifici e della mancata giustificazione del possesso di arnesi atti a forzare serrature, si configura pienamente il reato, escludendo anche la concessione delle attenuanti generiche. L'imputato perde la causa e deve pagare le spese e una sanzione pecuniaria.
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