Due individui sono stati condannati per furto aggravato di un motociclo e per il porto di oggetti atti ad offendere, come coltelli e attrezzi da scasso, trasportati senza giustificato motivo. La Corte d'Appello ha applicato la recidiva e negato le attenuanti generiche, considerando la gravità della condotta. La Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ribadendo che il porto di oggetti atti ad offendere, specialmente se da taglio, è reato anche senza prova di un intento specifico di offesa alla persona, e che la recidiva e la determinazione della pena erano motivate correttamente.
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