LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

LexCEDpedia

Porto Di Oggetti Atti Ad Offendere

95 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Il reato che si configura quando una persona porta con sé, fuori dalla propria abitazione, oggetti che, pur non essendo armi da sparo, possono essere usati per recare danno ad altri, senza una ragione valida.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Mazza da baseball in auto: porto di oggetti atti ad offendere
Un uomo ha subito una condanna penale per il porto di oggetti atti ad offendere, dopo essere stato fermato con una mazza da baseball senza alcun valido motivo. L'imputato ha presentato ricorso in Cassazione contestando il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e il diniego della sospensione condizionale della pena. I giudici supremi hanno dichiarato il ricorso del tutto inammissibile. L'assenza di una giustificazione plausibile per il trasporto dello strumento sportivo esclude la tenuità del reato. I precedenti penali dell'interessato impediscono inoltre la concessione della condizionale. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Continua »
Porto di oggetti atti ad offendere: ricorso bocciato
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a sei mesi di arresto e mille euro di ammenda inflitta a un individuo per il reato di porto di oggetti atti ad offendere. Il ricorrente contestava il diniego dei benefici di legge, lamentando l'assenza di motivazione sulla propria pericolosità sociale. I giudici supremi hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La sentenza di merito ha chiarito i motivi della decisione, basandosi sui gravissimi precedenti penali e sul comportamento non collaborativo dell'imputato durante i controlli. Il ricorrente deve versare tremila euro alla Cassa delle Ammende oltre alle spese legali.
Continua »
Porto di Oggetti Atti ad Offendere: Precedenti Penali Bloccano la Difesa
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per il porto di oggetti atti ad offendere. L'imputato aveva tentato di far valere un "giustificato motivo" e la "particolare tenuità del fatto", ma la Corte d'Appello aveva respinto tali richieste. I giudici hanno evidenziato che le armi erano particolarmente offensive (coltelli a serramanico) e che l'imputato aveva numerosi precedenti penali. La detenzione di armi per difendersi da aggressioni non ancora iniziate non costituisce un motivo lecito. La Cassazione ha confermato l'inammissibilità, condannando l'imputato alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Continua »
Porto di oggetti atti ad offendere: condanna e sanzione
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna penale inflitta a un cittadino per il reato di porto di oggetti atti ad offendere, punito dall'articolo 4 della Legge 110 del 1975. I giudici di merito avevano precedentemente stabilito la pena di tre mesi di arresto e cinquecento euro di ammenda. L'imputato ha presentato ricorso lamentando violazioni di legge e presunte contraddizioni nella sentenza di secondo grado. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile a causa della genericità delle censure, le quali riproponevano argomentazioni già esaminate e respinte con motivazione logica. Oltre alla conferma definitiva della condanna, il ricorrente dovrà versare le spese del procedimento e una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Continua »
Porto di oggetti atti ad offendere: no a scuse tardive
Un cittadino subisce una condanna per il reato di porto di oggetti atti ad offendere senza una valida ragione durante un controllo delle Forze dell'Ordine. L'imputato presenta ricorso per Cassazione, sostenendo di poter dimostrare la legittimità del trasporto anche in un momento successivo al fermo e invocando la particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione respinge integralmente le tesi difensive, sancendo che la giustificazione deve essere fornita nell'immediatezza del controllo per permetterne la verifica istantanea da parte dei verbalizzanti. Inoltre, l'esimente della particolare tenuità non può essere richiesta per la prima volta nel giudizio di legittimità. I giudici dichiarano il ricorso inammissibile e condannano il ricorrente al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Continua »
Porto di oggetti atti ad offendere: quando il lavoro non basta
L'Imputato è stato fermato dalle forze dell'ordine mentre portava un coltello a serramanico in tasca e una mazza da baseball nel bagagliaio dell'automobile. In sede di giudizio, la difesa ha sostenuto che il coltello servisse per il lavoro di muratore dell'uomo, configurando un giustificato motivo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la condanna penale per il porto di oggetti atti ad offendere. I giudici hanno chiarito che il giustificato motivo deve essere spiegato subito al momento del controllo di polizia e deve mostrare un collegamento immediato e attuale con l'attività lavorativa. Non è possibile giustificare il possesso solo a posteriori durante la causa. L'Imputato è stato condannato definitivamente e dovrà pagare le spese processuali.
Continua »
Palanchino sotto il sedile: porto di oggetti atti ad offendere
I carabinieri fermano un automobilista durante un controllo stradale notturno e scoprono sotto il sedile dell'auto un palanchino in ferro lungo 44 centimetri. L'uomo non fornisce alcuna giustificazione sul trasporto dello strumento. Il Tribunale condanna il conducente alla pena dell'ammenda per il reato di porto di oggetti atti ad offendere. L'imputato presenta ricorso contestando la proprietà del veicolo e sostenendo la mancanza di dolo e la particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile: la difesa richiede una rivalutazione dei fatti preclusa in sede di legittimità. L'automobilista subisce la conferma della condanna penale e l'obbligo di pagare le spese processuali insieme a una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Continua »
Mazza da baseball: Cassazione ribadisce il no al porto di oggetti atti ad offendere
Una donna è stata condannata per il porto di oggetti atti ad offendere (una mazza da baseball). La donna aveva dichiarato di volerla usare contro l'ex marito, salvo poi sostenere fosse per difesa. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna, dichiarando inammissibile il suo ricorso. Ha ribadito che il "giustificato motivo" per il porto di tali oggetti deve essere attuale e verificabile immediatamente, non una giustificazione successiva. La giustificazione addotta dalla donna non era idonea a escludere la punibilità, anzi, confermava l'intento offensivo. La ricorrente dovrà pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende.
Continua »
Porto di oggetti atti ad offendere: no alla lieve entità
I giudici hanno condannato un imputato per il reato di porto di oggetti atti ad offendere. Il Tribunale e la Corte di Appello hanno negato l'attenuante della particolare tenuità o lieve entità del fatto. I magistrati hanno basato il diniego sulla personalità negativa del soggetto, il quale presentava precedenti penali e portava con sé sostanze stupefacenti al momento del controllo. La difesa ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione denunciando un vizio di motivazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso del tutto inammissibile. L'atto difensivo proponeva una generica rilettura delle prove, attività vietata ai giudici di legittimità. Di conseguenza, la Corte ha confermato la condanna e inflitto una sanzione di tremila euro.
Continua »
Furto e Porto di Oggetti Atti ad Offendere: Cassazione Conferma Condanne
Due individui sono stati condannati per furto aggravato di un motociclo e per il porto di oggetti atti ad offendere, come coltelli e attrezzi da scasso, trasportati senza giustificato motivo. La Corte d'Appello ha applicato la recidiva e negato le attenuanti generiche, considerando la gravità della condotta. La Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ribadendo che il porto di oggetti atti ad offendere, specialmente se da taglio, è reato anche senza prova di un intento specifico di offesa alla persona, e che la recidiva e la determinazione della pena erano motivate correttamente.
Continua »
Porto di oggetti atti ad offendere: mazza di legno e condanna
Un cittadino viene condannato per il porto di oggetti atti ad offendere dopo essere stato sorpreso con una mazza di legno lunga 45 centimetri senza alcun valido motivo. L'interessato impugna la decisione davanti alla Corte di Cassazione, lamentando vizi di motivazione e chiedendo l'applicazione della particolare tenuità del fatto. I giudici supremi bocciano il ricorso. La difesa ha tentato di ottenere un nuovo esame dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. Inoltre, la richiesta di particolare tenuità del fatto è stata sollevata per la prima volta solo davanti alla Suprema Corte. I giudici dichiarano inammissibile l'impugnazione e condannano il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Continua »
Bloccasterzo nel bar e porto di oggetti atti ad offendere
Un uomo ha portato fuori dalla propria autovettura un bloccasterzo meccanico e lo ha utilizzato per colpire e danneggiare il bancone di un bar. I giudici di merito hanno condannato l'individuo per il reato di porto di oggetti atti ad offendere, infliggendo quattro mesi di arresto e 1.200 euro di ammenda con pena sospesa. L'imputato ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo l'assenza di offensività della condotta e contestando l'entità della pena. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la responsabilità penale. I giudici hanno chiarito che l'impiego lesivo di uno strumento comune integra pienamente il porto illecito e che il calcolo della pena vicino al minimo non necessita di motivazioni prolisse.
Continua »
Porto di oggetti atti ad offendere: bagagliaio non è nascondiglio sicuro
Un cittadino è stato condannato per porto di oggetti atti ad offendere, avendo trasportato un lungo utensile affilato nel bagagliaio della sua auto. Ha contestato la condanna, sostenendo che l'oggetto non fosse nella sua immediata disponibilità. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione precedente, ribadendo che l'utensile era facilmente accessibile anche se riposto nel cofano. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, poiché le obiezioni riguardavano il merito della valutazione dei fatti e non violazioni di legge. L'imputato dovrà pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende.
Continua »
Porto di oggetti atti ad offendere: no alla tenuità del fatto
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a un cittadino per il reato di porto di oggetti atti ad offendere. Le forze dell'ordine avevano fermato l'uomo a bordo di un'auto dopo una manovra sospetta. Durante la perquisizione notturna, gli agenti hanno rinvenuto nella sua tasca un coltello a serramanico con lama di nove centimetri e un involucro di droga, senza alcuna giustificazione valida. Il ricorrente ha contestato la decisione di merito chiedendo l'applicazione della particolare tenuità del fatto. I giudici supremi hanno respinto la richiesta: il tentativo di sottrarsi al controllo e il contesto notturno impediscono il beneficio. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando l'uomo al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Continua »
Porto di oggetti atti ad offendere: la Cassazione nega la tenuità
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso de L'Imputato, condannato per il porto di oggetti atti ad offendere senza un giustificato motivo. La persona trasportava due strumenti pericolosi senza fornire una valida e immediata spiegazione alle forze dell'ordine. I giudici di merito avevano negato sia la qualificazione del fatto come lieve entità, sia l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, sia le attenuanti generiche. La Suprema Corte ha confermato integralmente la decisione precedente, stabilendo che le modalità della condotta e la presenza di più oggetti escludono ogni automatismo di favore. L'Imputato perde definitivamente la causa ed è condannato al pagamento delle spese di giudizio, oltre a tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Continua »
Crick durante la lite: porto di oggetti atti ad offendere
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un uomo per il porto di oggetti atti ad offendere. L'imputato aveva utilizzato un crick per auto durante un violento litigio con un'altra persona. Lo scontro fisico aveva provocato lesioni personali a entrambi i contendenti. La difesa chiedeva il riconoscimento della lieve entità del fatto per ridurre la sanzione. I giudici di legittimità hanno respinto la richiesta e dichiarato inammissibile il ricorso. La tipologia dell'arnese impiegato e il contesto violento dell'aggressione escludono qualsiasi attenuante legata alla scarsa rilevanza dell'episodio. L'imputato deve quindi pagare le spese processuali e versare una somma alla Cassa delle ammende.
Continua »
Manganello in auto e porto di oggetti atti ad offendere: no sconti
La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un cittadino condannato per il reato di porto di oggetti atti ad offendere. Le forze dell'ordine avevano trovato l'uomo in possesso di un manganello di ferro, tenuto in un luogo che ne garantiva l'immediata disponibilità all'uso. I giudici di merito hanno inflitto la pena di tre mesi di arresto e 500 euro di ammenda, negando sia le attenuanti generiche sia l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. L'imputato ha proposto ricorso denunciando vizi di motivazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che l'elevata capacità lesiva dell'arma impropria e la sua pronta accessibilità impediscono di qualificare la condotta come lieve. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Continua »
Lama nel portafogli: condanna per porto di oggetti atti ad offendere
I giudici hanno confermato la condanna penale nei confronti di un cittadino sorpreso con una lama nascosta all'interno del proprio portafogli. L'interessato ha proposto ricorso sostenendo l'assenza di pericolosità dello strumento e la mancanza dell'intenzione criminosa. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. La presenza di una lama di otto centimetri integra pienamente il reato di porto di oggetti atti ad offendere fuori dalla propria abitazione. La custodia dell'oggetto in un portafogli rappresenta una modalità del tutto anomala e rivela la consapevolezza della condotta illecita. L'imputato non ha mai fornito alcuna spiegazione lecita per giustificare il possesso dello strumento da taglio durante il controllo. Il ricorrente deve versare le spese di giudizio e tremila euro alla cassa delle ammende.
Continua »
Porto di oggetti atti ad offendere: niente sconti per chi ha precedenti
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna penale nei confronti di un individuo accusato del reato di porto di oggetti atti ad offendere, consistente nel portare fuori dalla propria abitazione un coltello con lama particolarmente tagliente. La difesa richiedeva il riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità del fatto per ottenere una sanzione ridotta. I giudici supremi hanno respinto la richiesta, sottolineando l'elevata pericolosità offensiva dell'arma da taglio e i numerosi precedenti penali recenti della persona, tra cui rapine e reati violenti. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il condannato dovrà pagare le spese legali e una sanzione pecuniaria.
Continua »
Porto di oggetti atti ad offendere: dal viaggio alla condanna
Un automobilista trasportava nella propria vettura un coltello a serramanico e una mazza da baseball in metallo, fermato dalla polizia all'ingresso di un casello autostradale. I giudici lo hanno condannato per il reato di porto di oggetti atti ad offendere senza giustificato motivo, escludendo l'esimente della particolare tenuità del fatto per via della spiccata lesività degli strumenti e del viaggio programmato. L'imputato ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo che gli strumenti non creavano un pericolo concreto e criticando la ricostruzione dei giudici di merito. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la difesa ha riproposto le stesse tesi dell'appello senza evidenziare vizi logici della sentenza, confermando la condanna e infliggendo le spese di giudizio con sanzione pecuniaria.
Continua »