Un'azienda italiana ha venduto le quote di una holding con sede a Hong Kong, paese a fiscalità privilegiata, realizzando una plusvalenza di oltre trentotto milioni di euro. L'azienda ha chiesto il rimborso delle imposte pagate, invocando l'esenzione plusvalenze societarie al novantacinque percento. Sosteneva che le società operative controllate dalla holding si trovassero in Cina, paese non considerato paradiso fiscale. L'Amministrazione Finanziaria ha negato il rimborso e la Corte di Cassazione ha confermato il diniego. I giudici hanno stabilito che, non essendoci stata alcuna distribuzione di utili dalle società cinesi alla holding di Hong Kong, l'azienda non ha dimostrato l'assenza di scopi elusivi. Di conseguenza, la plusvalenza resta interamente tassabile in Italia e l'azienda perde definitivamente il ricorso.
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