Una contribuente ha impugnato un avviso di accertamento relativo a una plusvalenza derivante dalla cessione di un terreno. L'Agenzia delle Entrate aveva calcolato l'imposta basandosi esclusivamente sul valore del bene accertato ai fini dell'imposta di registro. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4865/2024, ha accolto il ricorso della contribuente, affermando che il valore accertato per l'imposta di registro non è di per sé sufficiente a determinare la plusvalenza ai fini IRPEF. L'Amministrazione finanziaria ha l'onere di fornire ulteriori prove, gravi, precise e concordanti, per dimostrare un corrispettivo superiore a quello dichiarato.
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