Una società riceve un avviso di pagamento per tasse non versate e lo impugna, sostenendo di non aver mai ricevuto il precedente atto impositivo. La Cassazione rigetta il ricorso della contribuente, confermando la validità della notifica dell'avviso di accertamento eseguita presso il domicilio del legale rappresentante, coincidente con la sede sociale. La Corte chiarisce che l'omessa indicazione della qualità di rappresentante sulla busta postale non rende nulla la notificazione, purché tale qualità risulti chiaramente dall'atto interno. Vengono inoltre respinti i motivi relativi alla presunta mancanza di delega del funzionario e alla spedizione in busta chiusa dell'appello, qualificata come semplice irregolarità. La società perde la causa e viene condannata a pagare le spese processuali.
Continua »