La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 18215/2024, ha confermato l'illegittimità di un licenziamento collettivo in cui la platea licenziandi era stata limitata ai dipendenti di una sola unità produttiva. La Corte ha ribadito che il datore di lavoro ha l'onere di specificare, fin dall'avvio della procedura, le ragioni tecniche e organizzative di tale scelta e i motivi per cui le mansioni dei lavoratori non sono fungibili con quelle di altri dipendenti in altre sedi. La violazione di questo obbligo costituisce un'errata applicazione dei criteri di scelta, con conseguente diritto del lavoratore alla reintegrazione nel posto di lavoro.
Continua »