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Platea Dei Licenziandi

17 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

L'insieme dei lavoratori tra cui l'azienda deve scegliere chi licenziare durante una procedura di licenziamento collettivo. La sua corretta identificazione è fondamentale per la legittimità della procedura.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Licenziamento collettivo e criteri di scelta: l’azienda perde
L'azienda ha avviato una procedura di licenziamento collettivo a seguito della soppressione del servizio di trasporto disabili. La società ha limitato la scelta dei dipendenti da estromettere esclusivamente al personale di quel reparto. Una lavoratrice ha impugnato il provvedimento, rivendicando la possibilità di essere impiegata in altri settori dell'azienda. La Corte di Cassazione ha stabilito l'illegittimità del recesso. L'azienda non poteva restringere la selezione al solo reparto soppresso senza verificare il possesso di una professionalità equivalente da parte della dipendente. Le buste paga e la prova testimoniale hanno dimostrato che la lavoratrice aveva svolto in passato anche mansioni ausiliarie. Di conseguenza, i giudici hanno confermato la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno, rigettando il ricorso del datore di lavoro.
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Licenziamento collettivo: illegittimo se esclude la platea
Un istituto di cura ha intimato un licenziamento collettivo limitando la scelta dei dipendenti da escludere al solo servizio di trasporto disabili appena soppresso. Una lavoratrice ha impugnato il recesso evidenziando la propria esperienza in molteplici settori dell'istituto, come cucina e assistenza agli ospiti. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del recesso. Quando l'azienda riduce il personale, non può restringere la platea dei licenziandi a un singolo reparto se i lavoratori coinvolti possiedono una professionalità equivalente e fungibile rispetto a quelli di altre unità. L'obbligo di correttezza e buona fede impone di valutare l'intero complesso aziendale per comparare i dipendenti con competenze interscambiabili.
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Licenziamento collettivo: illegittimo limitarlo a un reparto
L Azienda ha avviato una procedura di licenziamento collettivo a seguito della soppressione del servizio di trasporto disabili, escludendo dal lavoro un dipendente addetto alla guida. La società ha limitato la scelta dei licenziandi ai soli lavoratori di quel settore. Il Lavoratore ha impugnato il recesso dimostrando di aver svolto anche mansioni di manutenzione e portineria, risultando così fungibile rispetto ai colleghi di altri reparti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell Azienda e ha confermato l illegittimità della selezione. Il licenziamento collettivo non può essere circoscritto al singolo reparto soppresso quando il dipendente possiede competenze equivalenti a quelle del personale di altri settori aziendali. L Azienda deve reintegrarlo e risarcirlo.
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Licenziamento collettivo: due aziende ma un solo datore di lavoro
Una lavoratrice è stata licenziata nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo avviata da una compagnia aerea. I giudici hanno accertato che la società datrice di lavoro e un'altra azienda del gruppo costituivano un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, data la totale integrazione delle loro attività. Di conseguenza, la scelta dei dipendenti da licenziare doveva coinvolgere il personale di entrambe le società e non solo quello della formale datrice di lavoro. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso delle aziende, confermando l'illegittimità del licenziamento collettivo e l'obbligo di reintegrazione della lavoratrice. Ha inoltre stabilito che spetta al datore di lavoro allegare i fatti relativi a eventuali guadagni successivi della lavoratrice per ottenerne la detrazione dal risarcimento.
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Licenziamento collettivo: no alla scelta limitata a un reparto
Tre dipendenti hanno impugnato il loro licenziamento collettivo, lamentando che l'azienda avesse ristretto la scelta dei lavoratori da mandare via solo ad alcuni reparti, senza considerare l'intero organico aziendale. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del provvedimento. I giudici hanno chiarito che l'azienda non può limitare la selezione a un singolo settore se i dipendenti svolgono mansioni simili (fungibili) a quelle di colleghi impiegati in altri reparti. Di conseguenza, il licenziamento collettivo è nullo e l'azienda deve reintegrare i lavoratori nel loro posto di lavoro, oltre a pagare le spese legali.
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Licenziamento collettivo: legittimo il taglio solo su alcune sedi
Un lavoratore ha impugnato il proprio licenziamento collettivo, intimato nell'ambito di una procedura avviata da un'azienda di call center. Il lavoratore lamentava l'illegittima limitazione della platea dei licenziandi alle sole sedi di Roma e Napoli e la mancata comparazione con i collaboratori esterni (outbound). La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità della procedura. I giudici hanno stabilito che è legittimo limitare l'ambito di selezione a singole unità produttive se giustificato da ragioni tecnico-organizzative oggettive, come la distanza geografica e l'infungibilità delle mansioni tra operatori inbound e outbound. Di conseguenza, l'azienda ha vinto la causa e il lavoratore è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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Delimitazione Platea Licenziamento Collettivo: vince il lavoratore
Due lavoratrici vengono licenziate dopo la chiusura del loro reparto 'contact center'. Impugnano il licenziamento sostenendo che l'azienda ha sbagliato a considerare solo il personale del loro settore per la scelta, senza valutare altri dipendenti con mansioni simili. La Corte di Cassazione ha dato loro ragione, stabilendo un principio fondamentale sulla delimitazione platea licenziamento collettivo. L'azienda non può limitare la scelta a un solo reparto senza spiegare in modo dettagliato e trasparente, fin dall'inizio della procedura, perché quei lavoratori non sono impiegabili in altre aree aziendali. La Corte d'Appello non aveva esaminato questo punto cruciale e dovrà riesaminare il caso. Le lavoratrici vincono questo round processuale.
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Licenziamento collettivo: i criteri di scelta dei lavoratori
Una lavoratrice impugna il suo licenziamento nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, contestando i criteri di scelta e la limitazione della platea dei lavoratori da licenziare a specifiche unità produttive. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità della procedura. Ha stabilito che la scelta dell'imprenditore di ridurre il personale è insindacabile nel merito e che la limitazione della platea è ammissibile se giustificata da oggettive esigenze tecnico-produttive, come nel caso di specie.
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Licenziamento collettivo: legittimità e criteri di scelta
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7111/2023, ha rigettato il ricorso di alcuni lavoratori contro un licenziamento collettivo. La Corte ha confermato la legittimità della scelta aziendale di limitare la platea dei licenziandi a una specifica unità produttiva, purché tale decisione sia giustificata da oggettive esigenze tecnico-produttive e organizzative, adeguatamente comunicate in fase di apertura della procedura, e le mansioni dei lavoratori non siano fungibili con quelle di altre sedi.
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Licenziamento collettivo: limiti alla scelta dei lavoratori
La Cassazione ha respinto il ricorso di alcuni lavoratori contro un licenziamento collettivo. La Corte ha stabilito che è legittimo limitare la platea dei dipendenti da licenziare a una singola unità produttiva se il piano di ristrutturazione la riguarda in modo esclusivo e se le ragioni sono state comunicate ai sindacati, escludendo la necessità di una comparazione con altre sedi.
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Licenziamento collettivo: legittima la scelta aziendale
La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità di un licenziamento collettivo in cui l'azienda aveva limitato la platea dei lavoratori da licenziare solo ad alcune sedi. La Corte ha ritenuto che tale scelta fosse giustificata da ragioni oggettive di natura tecnica, organizzativa e produttiva, come la distanza geografica e la non fungibilità delle mansioni, escludendo la natura discriminatoria della procedura.
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Licenziamento collettivo: criteri di scelta e onere
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità di un licenziamento collettivo. L'azienda aveva limitato la scelta dei lavoratori da licenziare solo a quelli della sede in chiusura, senza estendere la comparazione a tutti i dipendenti con mansioni omogenee nell'intera organizzazione. La Corte ha ribadito che, in assenza di un accordo sindacale sui criteri, la platea dei licenziandi deve includere l'intero complesso aziendale, respingendo le giustificazioni della società basate su un presunto rifiuto al trasferimento dei dipendenti.
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Licenziamento collettivo: i criteri di scelta corretti
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 10083/2024, ha confermato l'illegittimità di un licenziamento collettivo in cui l'azienda aveva limitato la platea dei lavoratori da licenziare ai soli dipendenti della sede produttiva soppressa. La Corte ha stabilito che, in assenza di un accordo sindacale, i criteri di scelta legali devono essere applicati comparando tutti i lavoratori con professionalità omogenee dell'intero complesso aziendale, non potendo l'azienda restringere arbitrariamente l'ambito di selezione per motivi di costi o per un presunto rifiuto non provato al trasferimento.
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Platea licenziandi: i limiti alla scelta del datore
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 18215/2024, ha confermato l'illegittimità di un licenziamento collettivo in cui la platea licenziandi era stata limitata ai dipendenti di una sola unità produttiva. La Corte ha ribadito che il datore di lavoro ha l'onere di specificare, fin dall'avvio della procedura, le ragioni tecniche e organizzative di tale scelta e i motivi per cui le mansioni dei lavoratori non sono fungibili con quelle di altri dipendenti in altre sedi. La violazione di questo obbligo costituisce un'errata applicazione dei criteri di scelta, con conseguente diritto del lavoratore alla reintegrazione nel posto di lavoro.
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Licenziamento collettivo: limiti scelta dipendenti
In una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito l'illegittimità di un licenziamento collettivo in cui l'azienda aveva limitato la platea dei lavoratori da licenziare a una sola unità produttiva, usando come giustificazione la "comoda raggiungibilità" di altre sedi. La Corte ha stabilito che tale criterio è soggettivo e non valido. La scelta deve includere tutti i lavoratori con professionalità fungibili nell'intero complesso aziendale, a meno che non sussistano ragioni tecniche e organizzative oggettive, chiaramente specificate.
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Licenziamento collettivo: illegittima la scelta per residenza
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1486/2024, ha dichiarato illegittimo un licenziamento collettivo in cui l'azienda aveva limitato la platea dei lavoratori da licenziare a una sola unità produttiva, usando come criterio la vicinanza della residenza dei dipendenti. La Corte ha stabilito che tale criterio non è oggettivo e che l'azienda deve considerare l'intero complesso aziendale se le professionalità sono fungibili, per minimizzare l'impatto sociale.
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Licenziamento collettivo: limiti alla scelta dei lavoratori
La Corte di Cassazione conferma l'illegittimità di un licenziamento collettivo in cui il datore di lavoro aveva limitato la platea dei lavoratori da licenziare solo al reparto soppresso, senza considerare altri dipendenti con professionalità equivalenti. La sentenza ribadisce che tale limitazione è giustificata solo da oggettive esigenze tecnico-produttive, altrimenti la scelta deve estendersi a tutti i lavoratori con profili fungibili per garantire correttezza e buona fede nell'applicazione dei criteri di selezione.
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