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Platea Dei Lavoratori

21 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

L'insieme dei dipendenti che vengono presi in considerazione per la selezione in una procedura di licenziamento collettivo. Può coincidere con l'intera azienda, un reparto o una specifica sede.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Licenziamento collettivo: illegittimo se ignora il gruppo
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento collettivo intimato a una dipendente. Due società aeree, pur formalmente distinte, costituivano un unico centro di imputazione per la gestione promiscua di personale, servizi e flotta. Di conseguenza, l'azienda doveva individuare gli esuberi considerando la totalità dei dipendenti di entrambe le strutture e non soltanto l'organico della società formalmente datrice di lavoro. La Suprema Corte ha inoltre chiarito la disciplina sulle detrazioni dei guadagni esterni del lavoratore, confermando il diritto del lavoratore al reintegro e al risarcimento previsto dalla legge.
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Licenziamento collettivo: illegittimo se esclude il gruppo
Un dipendente ha impugnato il licenziamento subito nell'ambito di una procedura avviata dalla propria datrice di lavoro formale. I giudici hanno accertato che l'azienda formale e un'altra società del medesimo gruppo integravano un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Pertanto, la selezione del personale in esubero doveva riguardare tutti i lavoratori delle due società e non solo quelli dell'azienda formale. L'Azienda ha ricorso in Cassazione contestando l'estensione della platea e il calcolo delle indennità risarcitorie. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando l'illegittimità del licenziamento collettivo per violazione dei criteri di scelta ed evidenziando che l'aliunde perceptum va detratto dai danni effettivi prima di applicare il tetto massimo delle dodici mensilità. Il Lavoratore ottiene la conferma del diritto alla reintegra e al risarcimento.
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Licenziamento collettivo: appalto perso ma dipendente reintegrato
Un'azienda di servizi ha intimato un licenziamento collettivo a seguito della perdita di due appalti per l'assistenza agli anziani, licenziando direttamente tutti i dipendenti addetti a tali servizi. Una lavoratrice ha impugnato il provvedimento. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del recesso perché l'azienda non ha effettuato alcuna comparazione tra i dipendenti licenziati e gli altri lavoratori con mansioni fungibili nell'intero complesso aziendale. La Suprema Corte ha chiarito che la sola cessazione di un appalto non esonera il datore di lavoro dall'applicare i criteri di scelta su base aziendale, a meno che non dimostri l'infungibilità professionale dei lavoratori coinvolti già nella comunicazione iniziale di avvio della procedura. L'azienda ha perso il ricorso ed è stata condannata a reintegrare la dipendente e a pagare le spese legali.
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Licenziamento collettivo: due aziende distinte, un solo datore
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento intimato a una lavoratrice nell'ambito di una procedura di mobilità. I giudici hanno accertato l'esistenza di un unico centro di imputazione tra due compagnie aeree formalmente distinte, ma integrate a livello gestionale e operativo. Di conseguenza, la platea dei dipendenti da considerare per gli esuberi doveva comprendere il personale di entrambe le società. Il licenziamento collettivo è stato quindi dichiarato illegittimo per la violazione dei criteri di scelta. La Suprema Corte ha inoltre chiarito che spetta al datore di lavoro provare i guadagni alternativi percepiti dal dipendente (aliunde perceptum) per ridurne il risarcimento, il quale non può comunque superare le dodici mensilità. Vince la lavoratrice, che ottiene la reintegrazione e il risarcimento del danno.
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Licenziamento collettivo: limiti alla scelta in un solo reparto
L'Azienda ha intimato un licenziamento collettivo alle Lavoratrici impiegate in un appalto di assistenza anziani ormai cessato. L'Azienda riteneva che la soppressione del servizio giustificasse la scelta automatica delle addette, senza necessità di compararle con gli altri dipendenti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda, confermando l'illegittimità del provvedimento. I giudici hanno stabilito che la sola chiusura di un reparto non consente di limitare la scelta ai soli addetti di quel settore, a meno che non venga provata la loro specifica infungibilità professionale e che tale limitazione sia stata motivata dettagliatamente nella comunicazione iniziale ai sindacati.
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Licenziamento collettivo: appalto perso ma la reintegra è salva
Un'azienda di servizi ha intimato un licenziamento collettivo a seguito della perdita di due appalti comunali per l'assistenza agli anziani, licenziando direttamente tutti i dipendenti addetti a quel servizio. Una lavoratrice ha impugnato il provvedimento. La Corte d'Appello ha annullato il licenziamento ordinando la reintegrazione, decisione ora confermata dalla Corte di Cassazione. I giudici hanno chiarito che il datore di lavoro non può limitare la scelta dei lavoratori da licenziare ai soli addetti del servizio cessato, senza prima confrontare la loro professionalità con quella degli altri dipendenti dell'azienda (fungibilità). Per restringere la platea dei licenziabili, l'azienda avrebbe dovuto motivare dettagliatamente tale scelta fin dall'avvio della procedura, dimostrando l'infungibilità dei profili. Il ricorso dell'azienda è stato quindi rigettato.
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Appalto perso, nullo il licenziamento collettivo: reintegra
Un'azienda di servizi ha avviato una procedura di licenziamento collettivo a seguito della perdita di due appalti comunali per l'assistenza agli anziani. L'Azienda ha licenziato direttamente tutti i dipendenti addetti a quel servizio, ritenendo che non fosse necessario confrontarli con gli altri lavoratori dell'impresa. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda, confermando l'illegittimità del provvedimento. I giudici hanno stabilito che la perdita di un appalto non giustifica l'automatica esclusione dal confronto degli altri dipendenti. Il datore di lavoro deve sempre dimostrare l'infungibilità professionale dei lavoratori licenziati rispetto al resto del personale aziendale e indicare chiaramente i motivi di tale limitazione sin dall'avvio della procedura. Di conseguenza, la lavoratrice ha ottenuto la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno.
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Licenziamento collettivo: legittimo escludere alcune sedi
Una lavoratrice ha impugnato il proprio licenziamento, intimato nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo avviata da una grande azienda di telecomunicazioni. La lavoratrice contestava la limitazione della platea dei lavoratori da licenziare ad alcune specifiche sedi e la mancata indicazione dei punteggi individuali nella comunicazione di recesso. La Corte d'Appello ha respinto il ricorso, ritenendo legittimi i criteri di scelta concordati con i sindacati e giustificata la limitazione geografica per ragioni economiche e organizzative. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando definitivamente il ricorso della lavoratrice. La Suprema Corte ha chiarito che è legittimo limitare la platea dei licenziamenti a singole unità produttive se vi sono ragioni oggettive e che la comunicazione non deve necessariamente contenere i punteggi di tutti i dipendenti non licenziati.
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Licenziamento collettivo: legittima la chiusura della sede
Un gruppo di dipendenti ha impugnato il licenziamento collettivo intimato da una nota società di telecomunicazioni, lamentando l'illegittimità della procedura, la mancata applicazione del repechage e l'errata selezione del personale da mandare a casa. La Corte d'Appello ha rigettato le domande dei lavoratori, ritenendo corretta la chiusura del sito produttivo e la trasparenza della comunicazione sindacale. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso dei lavoratori. I giudici hanno chiarito che il controllo del tribunale deve limitarsi alla regolarità formale della procedura, senza poter sindacare le scelte strategiche e organizzative dell'imprenditore, come la chiusura di una specifica sede. Di conseguenza, i lavoratori hanno perso la causa e sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
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Licenziamento collettivo: legittimo escludere alcune sedi
Un gruppo di lavoratori ha impugnato il licenziamento collettivo intimato dall'azienda, contestando la limitazione della platea dei licenziandi a specifiche sedi e l'infungibilità delle loro mansioni rispetto ad altri colleghi. La Corte d'Appello ha ritenuto legittima la procedura, evidenziando che la distanza geografica tra le sedi rendeva antieconomici i trasferimenti e che le mansioni dei ricorrenti (operatori inbound) non erano fungibili con quelle degli operatori outbound. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei lavoratori, confermando che l'accordo sindacale può legittimamente circoscrivere la platea dei lavoratori da licenziare in base a criteri oggettivi e razionali, come le specifiche esigenze tecnico-produttive aziendali. Di conseguenza, i lavoratori perdono la causa e sono condannati al pagamento delle spese processuali.
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Licenziamento collettivo: la Cassazione impone la reintegra
Un'azienda ha avviato una procedura di licenziamento collettivo, limitando la scelta dei dipendenti da mandare a casa solo ad alcune sedi locali. La società non ha spiegato i motivi di questa limitazione nella comunicazione iniziale inviata ai sindacati. Il Lavoratore ha impugnato il provvedimento. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del recesso. I giudici hanno stabilito che restringere la platea dei lavoratori senza una motivazione chiara e preventiva viola i criteri di scelta. Di conseguenza, il datore di lavoro deve reintegrare il dipendente e risarcirgli i danni, poiché non si tratta di un semplice vizio di forma, ma di una grave violazione sostanziale delle regole di selezione.
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Licenziamento collettivo: il finto gruppo non evita il reintegro
Il Lavoratore impugna il licenziamento intimato all'esito di una procedura di licenziamento collettivo avviata da una compagnia aerea. I giudici accertano che la società datrice di lavoro e un'altra azienda del gruppo costituivano un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, avendo integrato completamente le loro attività. Di conseguenza, la scelta dei dipendenti da licenziare doveva coinvolgere il personale di entrambe le società e non solo della formale datrice di lavoro. La Corte di Cassazione conferma l'illegittimità del recesso e stabilisce che l'aliunde perceptum va sottratto dal danno globale effettivo prima di applicare il tetto massimo delle dodici mensilità risarcitorie. Il ricorso delle società viene rigettato, confermando la reintegrazione del dipendente.
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Licenziamento collettivo: quando la distanza salva l’azienda
Una lavoratrice ha impugnato il proprio licenziamento collettivo, contestando la legittimità dei criteri di scelta e la limitazione della platea dei lavoratori da licenziare solo ad alcune sedi aziendali. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione dei giudici di merito. La Corte ha stabilito che è legittimo limitare la platea dei lavoratori coinvolti a specifiche unità produttive se vi sono ragioni oggettive, come la distanza geografica superiore a 500 km dalle altre sedi e l'infungibilità delle mansioni. Inoltre, l'accordo sindacale può prevedere criteri di scelta diversi da quelli legali, purché razionali e obiettivi. Di conseguenza, la lavoratrice ha perso la causa ed è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
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Licenziamento collettivo: sede chiusa ma reintegra obbligatoria
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento di una lavoratrice nell'ambito di una procedura collettiva. L'azienda aveva limitato la selezione del personale da licenziare ai soli dipendenti di una specifica sede, chiusa per la perdita di una commessa. Tuttavia, non aveva considerato altri lavoratori con mansioni simili (fungibili) presenti in altre sedi sul territorio nazionale. La Corte ha ribadito che i criteri di scelta licenziamento collettivo devono essere applicati, di regola, all'intero complesso aziendale. Qualsiasi limitazione del campo di selezione deve essere giustificata da precise e oggettive esigenze tecnico-produttive, che in questo caso mancavano. Di conseguenza, il licenziamento è stato annullato e la lavoratrice ha ottenuto la reintegra nel posto di lavoro.
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Licenziamento collettivo: tra limiti territoriali e reintegra.
Una società di telecomunicazioni ha intimato un licenziamento collettivo limitando la platea dei lavoratori selezionabili solo ad alcune sedi territoriali. Il lavoratore coinvolto ha impugnato il recesso ottenendo ragione in appello. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità della procedura poiché l'azienda non ha fornito ragioni tecniche e produttive valide per escludere le altre sedi dalla comparazione, specialmente in presenza di mansioni fungibili. La limitazione irragionevole della platea è stata considerata una violazione sostanziale dei criteri di scelta, comportando la sanzione della reintegra nel posto di lavoro e il risarcimento del danno. La Corte ha inoltre chiarito che la distanza geografica tra le sedi non giustifica automaticamente l'esclusione di alcuni dipendenti dalla procedura se la ristrutturazione riguarda l'intero complesso aziendale.
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Licenziamento collettivo: limiti territoriali e reintegra
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità di un licenziamento collettivo intimato da una grande azienda di telecomunicazioni. La società aveva limitato la scelta dei lavoratori da esuberare solo ad alcune sedi territoriali, senza fornire una giustificazione valida per l'esclusione del resto del complesso aziendale. I giudici hanno rilevato che il progetto di ristrutturazione coinvolgeva l'intera organizzazione e che non era stata provata l'infungibilità dei lavoratori coinvolti. Poiché la limitazione della platea dei destinatari è stata ritenuta irragionevole e priva di criteri trasparenti, la violazione è stata qualificata come sostanziale. La decisione finale ha confermato il diritto del lavoratore alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno, respingendo le contestazioni della società sulla disparità di trattamento rispetto ai licenziamenti individuali.
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Licenziamento collettivo: quando la selezione è illegittima
Una nota società di telecomunicazioni ha intimato un licenziamento collettivo limitando la scelta dei dipendenti da esuberi a singole sedi territoriali, senza giustificare adeguatamente tale restrizione. Un lavoratore coinvolto ha impugnato il provvedimento ottenendo ragione in appello. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità della procedura, ribadendo che la platea dei lavoratori interessati deve coincidere con l'intero complesso aziendale, a meno di specifiche e provate esigenze tecniche. Poiché la società non ha dimostrato l'infungibilità del dipendente rispetto ad altre sedi, la violazione dei criteri di scelta ha determinato l'applicazione della tutela reintegratoria prevista dall'Articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori. Il ricorso dell'azienda è stato rigettato con condanna alle spese.
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Licenziamento collettivo: legittima la scelta per sede
Un gruppo di lavoratori ha impugnato un licenziamento collettivo, sostenendo che la selezione del personale da licenziare (ballottaggio) fosse illegittimamente limitata alla sola sede di Roma. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando che un'azienda può limitare la platea dei lavoratori a una specifica unità produttiva se tale scelta è giustificata da esigenze tecnico-organizzative specifiche e non discriminatorie, come la crisi circoscritta a quella sede. Il licenziamento collettivo è stato quindi ritenuto legittimo.
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Licenziamento collettivo: legittima la limitazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una lavoratrice contro un licenziamento collettivo, confermando la legittimità della procedura. La Corte ha stabilito che un'azienda può limitare la platea dei lavoratori da licenziare a specifiche unità produttive, a condizione che fornisca motivazioni oggettive, tecniche e organizzative, come la notevole distanza geografica che renderebbe i trasferimenti antieconomici. La comunicazione di avvio è stata ritenuta completa e l'accordo sindacale valido, nonostante la mancata firma di una rappresentanza locale.
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Licenziamento collettivo: criteri di scelta del personale
Una società cooperativa ha effettuato un licenziamento collettivo a seguito della perdita di un appalto. La Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo il licenziamento di un dipendente, poiché la società non aveva correttamente applicato i criteri di scelta. La comparazione non era stata estesa a tutti i lavoratori con professionalità fungibili (intercambiabili) all'interno dell'azienda, ma si era limitata solo a quelli con le medesime mansioni. La sentenza sottolinea che la scelta deve basarsi su una valutazione complessiva delle competenze del lavoratore, non solo sul ruolo ricoperto al momento del recesso.
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