Una Creditrice ha avviato un **pignoramento presso terzi** contro una Debitore Esecutata, che vantava un credito verso una Compagnia Assicurativa. La Debitore Esecutata non ha dichiarato il suo debito nel primo procedimento. La Creditrice ha quindi promosso un giudizio di accertamento. Il Tribunale ha rigettato la domanda, poiché la Debitore Esecutata aveva già fornito la dichiarazione in un altro procedimento, poi riunito. La Creditrice ha appellato, ma la Corte d'Appello ha confermato, condannandola per lite temeraria. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso della Creditrice inammissibile per "deficit espositivo", ovvero per non aver esposto i fatti in modo chiaro e completo, e l'ha condannata a pagare le spese legali alla Compagnia Assicurativa.
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