Il Creditore ha avviato un pignoramento presso terzi per recuperare delle somme nei confronti dei Debitori. Questi ultimi si sono opposti contestando la regolarità delle notifiche e l'impignorabilità del credito, sostenendo fosse di natura retributiva (stipendio). Il Tribunale ha rigettato l'opposizione e la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Suprema Corte ha chiarito che i vizi di notifica sono sanati dalla proposizione dell'opposizione stessa. Inoltre, le contestazioni sull'impignorabilità rientrano nell'opposizione all'esecuzione e andavano impugnate con appello, non direttamente in Cassazione. Infine, il credito pignorato non aveva natura di stipendio per i Debitori, poiché era stato da loro precedentemente acquistato tramite un'altra procedura esecutiva, perdendo così ogni tutela speciale. I Debitori hanno perso la causa e sono stati condannati a pagare le spese processuali.
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