Una coltivatrice, subentrata al marito nella gestione di un fondo concesso da un Istituto Agrario e di proprietà dell'Ente Locale, chiedeva cospicue indennità legali e il risarcimento danni dopo che l'area era stata occupata per realizzare impianti sportivi. I giudici di merito hanno qualificato il legame come piccola colonia stagionale, negando l'accesso ai massimi indennizzi previsti per l'affitto dei fondi rustici e riconoscendo solo un modesto importo per i raccolti perduti. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente la decisione, ribadendo che un contratto agrario stagionale e non convertito nei termini di legge non attribuisce le tutele economiche tipiche dei rapporti pluriennali ordinari.
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