L'Agenzia delle Entrate ha contestato sanzioni tributarie a un professionista, accusato di aver ideato e promosso operazioni fiscali illecite a favore di alcune società di capitali. Il professionista ha impugnato l'atto, sostenendo che le sanzioni dovessero gravare solo sulle società beneficiarie. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del Fisco, confermando che le sanzioni tributarie società dotate di personalità giuridica ricadono esclusivamente sull'ente e non sui singoli amministratori o consulenti esterni. Questo principio si applica anche in caso di concorso di terzi nell'illecito, a meno che il professionista non abbia agito per un interesse esclusivamente personale o tramite una società fittizia. Di conseguenza, il professionista non deve pagare alcuna sanzione personale e l'amministrazione finanziaria è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio.
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