Un uomo ha attivato un contratto telefonico a nome di un'altra persona, facendole addebitare i costi. La vittima ha sporto querela, ma successivamente l'ha revocata. La Corte di Cassazione ha stabilito che la revoca estingue il reato di truffa, ma non quello di sostituzione di persona, in quanto quest'ultimo è perseguibile d'ufficio. Di conseguenza, i giudici hanno annullato senza rinvio la condanna per truffa. Hanno invece rinviato alla Corte d'Appello la decisione sul reato di sostituzione di persona, affinché il giudice rivaluti la pena e l'eventuale applicazione della particolare tenuità del fatto, poiché è venuto meno il reato più grave che faceva da base al calcolo della condanna complessiva.
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