L'Imputato veniva condannato per lesioni personali e deturpamento ai danni del fratello. In Cassazione, sebbene i motivi di ricorso fossero inammissibili, i giudici hanno rilevato d'ufficio l'illegalità della pena. Poiché i reati erano di competenza del Giudice di Pace, il Tribunale avrebbe dovuto applicare le sanzioni più miti previste per tale organo, anziché la reclusione. Questa illegalità della pena ha impedito la formazione del giudicato, consentendo di dichiarare l'estinzione dei reati per prescrizione, maturata nel frattempo. La Cassazione ha quindi annullato la sentenza senza rinvio per i soli effetti penali, confermando però il risarcimento dei danni in favore delle parti civili.
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