Una proprietaria ha impugnato la cartella di pagamento per il contributo di bonifica, sostenendo che i suoi immobili, situati in un'area urbanizzata, fossero già serviti dalla fognatura pubblica gestita da un altro operatore a cui pagava regolarmente le bollette. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che il pagamento della tariffa fognaria non esenta automaticamente dal contributo di bonifica. Tale esenzione spetta solo se esiste una specifica convenzione tra il Consorzio di bonifica e l'Autorità d'Ambito. In mancanza di questo accordo, la richiesta del Consorzio è legittima e non costituisce doppia imposizione. La Corte ha però accolto la contestazione sul raddoppio del contributo unificato, ritenendolo non applicabile al processo tributario d'appello per l'annualità in questione.
Continua »