La Corte di Cassazione ha confermato la confisca di prevenzione di titoli e denaro formalmente intestati a una figlia, ma ritenuti riconducibili ai genitori. I ricorrenti contestavano il nesso temporale tra l'acquisto dei beni e la manifestazione della pericolosità sociale, sostenendo che le risorse fossero di origine lecita. La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili, sottolineando che il terzo intestatario non può contestare i presupposti della misura applicata ai genitori e che, in sede di legittimità, non è possibile sindacare la logicità della motivazione, ma solo la sua eventuale assenza o natura meramente apparente.
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