Un automobilista viene fermato di notte con un tasso alcolemico pari a 1,49 g/l. La legge sanziona severamente la guida in stato di ebbrezza, ma la difesa chiede l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, evidenziando che il guidatore era incensurato, la strada era deserta e l'imputato aveva poi svolto un percorso di recupero. La Corte di Cassazione respinge il ricorso e conferma la condanna. I giudici chiariscono che l'elevato livello alcolico, unito all'orario notturno, rende la condotta grave e rischiosa per la sicurezza stradale. Il comportamento successivo e la mancanza di precedenti penali hanno un valore secondario di fronte alla gravità oggettiva del reato. L'imputato deve svolgere i lavori di pubblica utilità e pagare le spese processuali.
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