La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 33269/2024, ha dichiarato un ricorso inammissibile avverso una sentenza di patteggiamento. Il ricorrente lamentava una errata valutazione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p. La Corte ha ribadito che, a seguito della riforma del 2017 che ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso contro una pena patteggiata è consentito solo per motivi di illegalità della sanzione e non per questioni relative alla sua proporzionalità o commisurazione.
Continua »