Un imputato, condannato per una serie di rapine, ha visto i suoi reati unificati sotto il vincolo della continuazione. Il giudice ha calcolato la pena partendo da quella per il reato più grave e aumentandola per gli altri. L'imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, contestando la quantificazione della pena. La Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Ha stabilito che la determinazione della pena per reato continuato rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Tale decisione non è sindacabile in Cassazione se, come in questo caso, è basata su una motivazione logica e non arbitraria. L'imputato è stato quindi condannato a pagare le spese processuali e una multa.
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