La Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile avverso una condanna per truffa. I motivi sono due: il primo è una mera ripetizione dei motivi d'appello, privo di critica specifica alla sentenza impugnata; il secondo, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è infondato poiché la decisione del giudice di merito, basata sui precedenti penali dell'imputato, è ritenuta logica e sufficiente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di un'ammenda.
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