La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 18978/2024, dichiara un ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice ripetizione di quelli già respinti in appello. La Corte ha stabilito che la riproposizione di argomenti, senza una critica specifica alla sentenza impugnata, rende il ricorso generico. È stato inoltre confermato che la valutazione sulle attenuanti generiche, se ben motivata dal giudice di merito, non è sindacabile in sede di legittimità.
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