La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che chiedeva l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen. La Corte ha stabilito che la mera riproposizione di motivi già rigettati in appello non costituisce un valido motivo di ricorso. Inoltre, ha confermato che le modalità violente della condotta e il danno arrecato alle cose sono incompatibili con il presupposto della tenuità, giustificando così la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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