Un consigliere regionale ha utilizzato oltre 71.000 euro di fondi pubblici, destinati al funzionamento del suo gruppo consiliare, per finanziare la campagna elettorale di un candidato sindaco. La Corte di Cassazione ha confermato che questa condotta integra il reato di peculato per spese elettorali, poiché i fondi pubblici non possono essere usati per finalità politiche private e non collegate al mandato istituzionale. Tuttavia, nonostante la condotta sia stata ritenuta illecita, la Corte ha dovuto annullare la condanna. Il reato, infatti, è stato dichiarato estinto per prescrizione, a causa del lungo tempo trascorso dai fatti. Di conseguenza, l'imputato non ha subito alcuna sanzione penale definitiva.
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