Un contribuente ha impugnato una cartella di pagamento ricevuta tramite Posta Elettronica Certificata, sostenendo la nullità della comunicazione a causa della provenienza da un indirizzo non presente nei pubblici registri. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio importante sulla validità della notifica PEC indirizzo non ufficiale. Secondo i giudici, la notifica è valida se, nonostante l'irregolarità formale, il mittente è chiaramente identificabile e il destinatario è stato in grado di esercitare il proprio diritto di difesa. La Corte ha ritenuto che lo scopo della comunicazione fosse stato raggiunto, rendendo irrilevante la mancata iscrizione dell'indirizzo PEC del mittente (l'Agenzia) negli elenchi pubblici. Di conseguenza, il contribuente ha perso la causa.
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