Una società fiduciaria ha impugnato tardivamente un avviso di accertamento ricevuto via PEC, sostenendo di non aver potuto aprire l'allegato per un bug informatico e chiedendo la remissione in termini. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che la semplice difficoltà tecnica non costituisce una causa non imputabile. Secondo la Corte, il contribuente, consapevole di un procedimento a suo carico, avrebbe dovuto attivarsi diligentemente per conoscere il contenuto della comunicazione, ad esempio contattando l'ente mittente. Il ritardo è stato quindi considerato imputabile alla negligenza del destinatario.
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