Il Condannato proponeva incidente di esecuzione lamentando l'inefficacia di una sentenza di condanna per lesioni personali. Sosteneva la nullità della notifica dell'estratto contumaciale, inviata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo del titolare dello studio legale (dominus) anziché alla praticante abilitata, formalmente nominata come difensore di fiducia presso cui aveva eletto domicilio. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la validità della notifica PEC. I giudici hanno stabilito che, qualora il praticante abilitato non sia dotato di un proprio indirizzo PEC autonomo registrato, il suo domicilio digitale coincide con quello del dominus dello studio. Di conseguenza, la notifica eseguita presso quest'ultimo indirizzo è pienamente valida e idonea a far decorrere i termini per l'impugnazione, escludendo anche il diritto alla restituzione in termini.
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