Una società ha impugnato una cartella di pagamento sostenendo, tra le altre cose, l'invalidità della notifica PEC da indirizzo non pubblico, poiché l'email dell'Agente della Riscossione non era inserita nei registri ufficiali. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: per la Pubblica Amministrazione, la notifica è valida ed efficace anche se l'indirizzo PEC non è nei pubblici elenchi, a condizione che il mittente sia chiaramente identificabile e riconducibile all'ente (ad esempio, tramite il sito istituzionale). La facile riconoscibilità del mittente prevale sul requisito formale dell'iscrizione negli elenchi, garantendo la validità dell'atto. La società ha quindi perso la causa.
Continua »