Un promotore finanziario, operante come agente per una banca, è diventato socio di una società concorrente nel settore dell'intermediazione finanziaria. La banca ha quindi esercitato il recesso per giusta causa dal contratto di agenzia, contestando la violazione dell'obbligo di esclusiva e del dovere di fedeltà. La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del recesso. I giudici hanno chiarito che nel contratto di agenzia il rapporto di fiducia è ancora più intenso rispetto al lavoro subordinato. Di conseguenza, anche la sola preparazione di un'attività concorrenziale o un fatto di minore gravità può giustificare il recesso per giusta causa, senza necessità di attendere un danno effettivo. L'agente ha perso la causa ed è stato condannato a restituire le indennità ricevute e a pagare le spese legali.
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