Una società committente si è opposta al decreto ingiuntivo di un'agenzia di servizi, sostenendo che la durata del contratto fosse limitata a un solo anno anziché tre, come invece previsto dall'accordo scritto. La Corte d'Appello ha rigettato l'opposizione, ritenendo inammissibile la prova testimoniale volta a dimostrare un patto verbale contrario al testo scritto e interpretando una mail della committente come recesso tardivo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della committente. I giudici hanno chiarito che le richieste istruttorie non accolte devono essere espressamente riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, pena la loro rinuncia. Inoltre, la durata del contratto triennale è stata confermata in quanto l'accordo scritto prevale sulle presunte intese verbali non provate.
Continua »