Un inquilino, sfrattato per non aver pagato i canoni, si oppone sostenendo che il contratto di locazione fosse fittizio. Secondo la sua tesi, l'affitto mascherava un'operazione più ampia, finalizzata a violare il divieto di patto commissorio. L'uomo affermava di essere stato costretto a vendere il suo immobile alla società locatrice per garantire un prestito, ricevendo in cambio un contratto di locazione con opzione di riscatto. La Corte di Cassazione ha respinto il suo ricorso. I giudici hanno stabilito che l'inquilino non ha fornito prove sufficienti per dimostrare la frode alla legge. La sua richiesta è stata interpretata come un tentativo di far riesaminare i fatti, cosa non permessa in Cassazione. Di conseguenza, lo sfratto e l'obbligo di pagamento sono stati confermati.
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