La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha dichiarato inammissibile il ricorso contro una sentenza di patteggiamento. Il motivo del ricorso, basato sulla presunta omessa valutazione delle condizioni per un proscioglimento, è stato ritenuto non consentito dalla legge (art. 448, co. 2-bis, c.p.p.). La Corte ha sottolineato che tale doglianza si traduce in una critica alla motivazione, inammissibile per il ricorso patteggiamento, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di un'ammenda.
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