La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 41670/2024, ha dichiarato inammissibile un ricorso patteggiamento. L'impugnazione era basata sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, un motivo che non rientra tra i casi tassativamente previsti dall'art. 448, co. 2-bis, c.p.p. La Corte ha ribadito che il controllo di legalità sulle sentenze di patteggiamento è strettamente limitato a specifiche violazioni di legge, escludendo censure sulla motivazione.
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