La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato contro la misura della pena concordata tramite 'patteggiamento in appello' (art. 599-bis c.p.p.). La Corte ha ribadito che, una volta formalizzato l'accordo tra le parti e ratificato dal giudice, la quantificazione della pena non può essere contestata unilateralmente in sede di legittimità, salvo l'eccezionale ipotesi di illegalità della pena stessa. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di un'ammenda.
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