Un imputato, condannato per furto aggravato e guida senza patente, ha visto la sua pena ridotta in appello grazie a un patteggiamento in appello. Ha poi presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che non gli fossero state riconosciute le circostanze attenuanti generiche con prevalenza sulle aggravanti, nonostante avesse offerto il risarcimento del danno. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha chiarito che, nell'ambito del patteggiamento in appello, il giudice verifica solo la legalità della pena concordata dalle parti, senza poter modificare l'accordo. La rinuncia ai motivi di appello, implicita nel concordato, impedisce ogni ulteriore sindacato su tali questioni. La pena è stata ritenuta corretta.
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