La Corte di Cassazione, con la presente ordinanza, ha dichiarato inammissibile il ricorso contro una sentenza di patteggiamento per un reato fiscale. L'analisi si concentra sulla limitata possibilità di impugnazione delle sentenze emesse su accordo delle parti. Il motivo del ricorso, basato su un presunto vizio di motivazione, non rientra tra le casistiche tassativamente previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., rendendo il rapporto tra patteggiamento e ricorso strettamente regolamentato. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e di una sanzione.
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