Lo Straniero viene condannato dal Giudice di Pace a un'ammenda di 8.000 euro per violazione delle norme sull'immigrazione. Trattandosi di sola pena pecuniaria, la sentenza non è appellabile in tribunale, ma impugnabile solo in Cassazione. Lo Straniero propone comunque appello al Tribunale, che decide erroneamente nel merito. La Cassazione riqualifica l'appello come ricorso, annulla la sentenza del Tribunale, ma dichiara il ricorso per cassazione inammissibile perché firmato da un avvocato non abilitato al patrocinio davanti alle magistrature superiori. Lo Straniero perde la causa, deve pagare la multa originaria, le spese processuali e una sanzione di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.
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