Alcuni operatori di una residenza sanitaria assistenziale hanno chiesto il pagamento del tempo di vestizione (indossare la divisa) e del passaggio di consegne a fine turno. La cooperativa datrice di lavoro si è opposta, sostenendo anche che i crediti fossero prescritti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della cooperativa, confermando che il tempo di vestizione, se imposto dal datore di lavoro, rientra nell'orario di lavoro effettivo e va retribuito. Inoltre, la Corte ha ribadito che la prescrizione dei crediti retributivi non decorre durante il rapporto di lavoro, ma solo dalla sua cessazione, a causa della mancanza di una tutela di stabilità reale dopo le riforme del 2012 e del 2015. I lavoratori hanno quindi vinto la causa, ottenendo il riconoscimento delle differenze retributive e il rimborso delle spese legali.
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