La Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di conguaglio retroattivo per il servizio idrico, ribaltando le decisioni dei giudici di merito. Due consumatori avevano contestato fatture per costi relativi al periodo 2005-2011. La Corte ha stabilito che, in linea di principio, il recupero di costi pregressi è ammissibile per garantire la copertura integrale dei costi del servizio, come previsto dalla normativa europea. Tuttavia, ha posto limiti chiari: possono essere recuperati solo costi imprevisti e imprevedibili, non errori di gestione. Inoltre, la prescrizione del diritto alla riscossione non decorre dalla data dei consumi, ma da quando l'autorità competente autorizza la fatturazione di tali importi, rendendo di fatto esigibile il credito.
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