La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un consorzio che, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva mutato la causa petendi del proprio credito. Inizialmente basata sul mancato pagamento di una singola fattura, la pretesa era stata successivamente giustificata come saldo di complessi rapporti reciproci di dare e avere. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione sia per ragioni di rito (mutamento del titolo) sia per carenza di prove. La Suprema Corte ha confermato che, non avendo il ricorrente impugnato la statuizione di inammissibilità procedurale, ogni contestazione relativa al merito e alla valutazione delle prove risulta priva di rilevanza decisoria.
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