L'Imprenditrice, titolare di una ditta di trasporto, ha trasmesso alla società di gestione della viabilità la carta di circolazione alterata di un proprio autobus. L'indicazione della classe ecologica Euro 5 al posto di Euro 4 ha consentito l'accesso alla ZTL a tariffe ridotte. La Corte d'Appello ha riconosciuto la responsabilità penale per truffa aggravata e falso, applicando in parte la prescrizione, ma ha omesso di valutare la richiesta difensiva di non punibilità. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso sul punto specifico, evidenziando che l'omessa motivazione circa la particolare tenuità del fatto invalida la decisione. La Suprema Corte ha quindi annullato la sentenza limitatamente all'applicazione dell'articolo 131-bis del codice penale, rinviando la questione a una diversa sezione della Corte d'Appello per una nuova valutazione.
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