Un imprenditore, liquidatore di una società fallita, era stato accusato di bancarotta fraudolenta documentale. I giudici di merito lo hanno condannato per il reato meno grave di bancarotta semplice, per non aver consegnato alcuni libri contabili obbligatori. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna, stabilendo un principio fondamentale: per la configurazione della bancarotta semplice documentale è sufficiente la mera omissione della tenuta o della consegna delle scritture contabili, a prescindere dal fatto che il curatore sia riuscito o meno a ricostruire il patrimonio aziendale. Questa capacità di ricostruzione è rilevante solo per il più grave reato di bancarotta fraudolenta.
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