La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del titolare di una tipografia abusiva, condannato per gestione illecita di rifiuti e violazioni della sicurezza sul lavoro. La sentenza chiarisce che, trattandosi di un reato permanente, la prescrizione non decorre fino alla cessazione della condotta illecita (in questo caso, il sequestro dell'attività). Viene inoltre negata l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, data la natura professionale e non occasionale dell'attività criminosa.
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