Un imprenditore, titolare di una pelletteria, veniva condannato dal Tribunale di Firenze per i reati di contraffazione e ricettazione. Il giudice di primo grado applicava l'attenuante della particolare tenuità del fatto, ritenendo il danno economico marginale. Il Procuratore Generale ricorreva in Cassazione, contestando tale riduzione della pena. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che la ricettazione di particolare tenuità richiede come presupposto fondamentale l'esiguità del valore economico dei beni. Nel caso specifico, l'elevato numero di articoli contraffatti non era stato quantificato e impediva di considerare il fatto di lieve entità. La Cassazione ha quindi annullato la sentenza, ordinando un nuovo processo.
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