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Partecipazione

5 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

La partecipazione politica è al tempo stesso un fenomeno antico e recente. È antico in quanto fin dal momento in cui si può parlare di politica come attività svolta in comunità organizzate vi è stata partecipazione politica. È un fenomeno recente poiché è strettamente collegato a significativi mutamenti nei sistemi socio-economici e nella natura delle comunità politiche. Non si può dubitare che si possa parlare di partecipazione politica sin dai casi delle polis greche. Infatti, nonostante il numero di coloro che erano ammessi al processo decisionale fosse molto limitato, le caratteristiche centrali della partecipazione politica, vale a dire il suo essere diretta a influenzare sia la scelta dei decisori sia le decisioni stesse, erano ovviamente presenti anche nelle polis greche, e ancor più lo sarebbero state nella Repubblica romana. Queste esperienze sono così importanti da aver suggerito ai pensatori politici la possibilità di integrare o addirittura sostituire la democrazia rappresentativa con forme di democrazia diretta, caratterizzate da più ampie e incisive opportunità di partecipazione politica. Tuttavia, molte forme di organizzazione del potere politico, nel mondo occidentale e orientale (come l’assolutismo o il dispotismo), non hanno lasciato spazio alla partecipazione politica per moltissimo tempo. È soltanto con l’emergere delle forme moderne di Stato nel mondo occidentale, e con le prime spinte alla democratizzazione interna, che si può tornare a parlare legittimamente di partecipazione politica. Per quanto si possa affermare che la partecipazione politica è sempre esistita, appare corretto sostenere che il fenomeno ha assunto le sue caratteristiche più specifiche dopo la formazione degli Stati nazionali, in concomitanza con le pressioni per una democratizzazione formale e con consistenti mutamenti culturali e socio-economici. Secondo Pasquino Una difficoltà che si riscontra nella definizione di partecipazione politica riguarda la doppia valenza semantica che assume il verbo “partecipare” tanto nell’uso politico che in quello comune: da un lato significa “prendere parte” ad un determinato atto o processo, dall’altro “essere parte” di un organismo, di un gruppo, di una comunità. Ad un polo abbiamo dunque che la partecipazione consiste in azioni determinate, in un coinvolgimento di tipo decisionale, sia nel senso stretto di decisione su temi che di scelta di persone destinate ad occupare cariche politiche. Al polo opposto abbiamo invece che la partecipazione significa una incorporazione attiva nell’ambito di una solidarietà socio-politica a diversi e possibili livelli (solidarietà statale, di classe, di gruppo, di partito) . Elementi come l’interesse per la politica, la discussione politica o l’informazione politica non possono farsi rientrare tra i comportamenti puramente partecipativi; non basta quindi individuare semplicemente livelli di interesse e discussione politica come indicatori di partecipazione politica. Tuttavia, questi elementi devono comunque essere monitorati in quanto utili predittori di partecipazione politica potenziale, ovvero essi possono indicare una maggiore o minore predisposizione alla partecipazione

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Associazione mafiosa: prova della partecipazione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio un'ordinanza di custodia cautelare relativa al reato di associazione mafiosa. Il ricorrente era accusato di far parte di una locale criminale, ma i giudici hanno rilevato l'assenza di prove concrete sulla struttura organizzativa e sul ruolo specifico dell'indagato. La sentenza chiarisce che la semplice vicinanza familiare o la fama criminale riflessa non sono sufficienti per giustificare la detenzione in assenza di un patto associativo provato.
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Associazione a delinquere: guida alla partecipazione
La Corte di Cassazione ha affrontato il tema della distinzione tra la complicità in singoli reati e la reale associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Il caso riguardava un gruppo organizzato dedito allo spaccio in ambito locale. Mentre per la maggior parte degli imputati le condanne sono state confermate, la Corte ha annullato con rinvio la posizione di una donna, partner di uno dei capi. I giudici hanno chiarito che la mera presenza fisica o la funzione di copertura affettiva non costituiscono automaticamente prova di partecipazione organica al sodalizio criminale, richiedendo invece un contributo operativo consapevole e duraturo.
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Terrorismo internazionale: i limiti della partecipazione
La Corte di Cassazione ha confermato la misura cautelare per un indagato accusato di **terrorismo internazionale**. La decisione chiarisce che la partecipazione a organizzazioni 'polverizzate' come l'ISIS può essere desunta non solo dalla propaganda, ma da contatti diretti con altri aderenti e dalla pianificazione di attentati. Nel caso specifico, l'indagato aveva condiviso foto di obiettivi religiosi e manifestato la volontà di passare all'azione, integrando così i requisiti per il reato di associazione terroristica.
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Appartenenza a clan mafioso: la Cassazione chiarisce
La Corte di Cassazione ha confermato la misura della sorveglianza speciale nei confronti di un soggetto ritenuto pericoloso per la sua vicinanza a un clan mafioso. La sentenza chiarisce che, ai fini delle misure di prevenzione, la nozione di 'appartenenza a clan mafioso' è più ampia di quella di 'partecipazione' richiesta per il reato associativo. Anche compiere singoli atti delittuosi per dimostrare la propria idoneità a entrare nel gruppo è sufficiente a integrare il requisito della pericolosità qualificata.
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Reato continuato: la Cassazione su mafia e reati-fine
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un condannato che chiedeva di riconoscere il reato continuato tra un delitto di usura aggravata (2009-2011) e una successiva condanna per associazione mafiosa (dal 2017). La Corte ha stabilito che l'assoluzione dal reato associativo in un precedente processo, relativa al periodo dell'usura, e l'ampio lasso temporale tra i fatti, impediscono di configurare un unico disegno criminoso. È stata inoltre ribadita la distinzione tra "appartenenza" a un clan, rilevante per le misure di prevenzione, e "partecipazione", necessaria per la condanna penale.
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