L'Imputato ha concordato una pena per bancarotta fraudolenta impropria. Il giudice ha concesso la sospensione condizionale della pena, subordinandola però alla pubblicazione della sentenza su un giornale locale. L'Imputato ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che tale pubblicazione, avendo natura di risarcimento civile, richiede la richiesta della parte civile, assente nel processo. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: la pubblicazione non poteva essere imposta d'ufficio senza la costituzione della parte civile. Poiché l'accordo di patteggiamento era indissolubilmente legato alla sospensione condizionale della pena, l'illegittimità della condizione invalida l'intero accordo. La Suprema Corte ha quindi annullato senza rinvio la sentenza di patteggiamento, rimettendo gli atti al Tribunale per un nuovo corso.
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